Il termine “anatocismo” deriva dal greco e nel linguaggio bancario rappresenta la produzione di interessi da altri interessi resi produttivi anche se scaduti o non pagati, su un determinato capitale.
La cosiddetta capitalizzazione degli interessi.
Nella prassi bancaria simili interessi vengono definiti composti.
Sono esempi di anatocismo, il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo.
La natura giuridica dell’anatocismo
Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è disciplinato dall’articolo 1283 del codice civile, rubricato “Anatocismo”, che recita:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L’articolo prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi.
Gli interessi che maturano “dal giorno della domanda giudiziale”.
La conclusione di una “convenzione posteriore alla scadenza” degli interessi.
Ad esempio, se un decreto ingiuntivo è relativo a un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l’intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto sul quale maturano altri interessi.
In questo caso, la somma maturata sino alla convenzione si intende come altro capitale prestato e sul totale dell’importo possono maturare altri interessi.
Avviene anche dove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe nessun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza.
Anche in questo caso c’è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici.
La “mancanza di usi contrari”.
Il calcolo degli interessi
Nella prassi, a partire dal 1952, questa frase è stata interpretata dall’ABI prevedendo nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi e quelli a favore del cliente ogni anno.
Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all’anno l’importo calcolato con la capitalizzazione composta sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice.
Giuridicamente, in un’obbligazione pecuniaria l’applicazione dell’anatocismo comporterebbe, per il debitore, l’obbligo di pagamento, non in modo esclusivo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli interessi calcolati sugli interessi scaduti.
Nonostante l’anatocismo sia un istituto conosciuto dagli albori del prestito a interesse, la normativa italiana non ha raggiunto un sufficiente grado di completezza.
La disciplina si basa sull’attuale codice civile del 1942, e in particolare sull’articolo 1283 del codice civile.
Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal lato giuridico.
L’anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali, l’usura è vietata dal codice penale.
Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali “prestati”.
Il primo con l’applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote di interessi pagate.
La seconda con l’applicazione diretta di interessi esorbitanti.
L’anatocismo è ammesso a determinate condizioni dal codice civile, mentre non riceve menzione in quello penale, secondo il quale chi pratica l’anatocismo non pone in essere nessun illecito di rilevanza penale.
Fonte: Diritto.it