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Il contratto stipulato in violazione delle norme penali: truffa, usura e circonvenzione di incapace
I requisiti del contratto, ex art. 1325 c.c., riguardano l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma; in particolare la causa deve avere il requisito, essenziale, della liceità.
È illecita una causa contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, allorché il contratto sia stipulato in frode alla legge o quando il motivo dello stesso sia illecito.