Come annullare il debito fiscale quando gli interessi di mora sono eccessivi e calcolati illegittimamente.

Quante volte hai sentito dire che Agenzia Entrate Riscossione è un usurario e che il tuo debito è stato gonfiato artificiosamente per portarti sul lastrico. In quanti credono che non pagare le cartelle esattoriali sia un atto di legittima difesa contro sistemi di calcolo che sfuggono alla legalità e non invece un’evasione fiscale. Quando si parla di banche o di Agenti della riscossione esattoriale il termine “strozzinaggio” esce sempre e inevitabilmente fuori. Ma, al di là dell’uso generalizzato e improprio che si fa di questa parola, non è raro chiedere al proprio consulente quante possibilità ci sono, da un punto di vista legale, di contestare una cartella di pagamento per usura. Una recente sentenza della Commissione tributaria di Salerno lascia aperta la porta all’annullamento del debito fiscale per eccessivo calcolo delle percentuali di mora, gli interessi tanto per capirci. Si tratterebbe cioè – secondo i giudici tributari campani di primo grado – di usura bella e buona. Ecco perché, nel caso di specie, sono stati rinviati gli atti alla magistratura per l’accertamento di eventuali reati commessi dall’Esattore. Sembra quasi che i sogni di molti contribuenti, che per anni hanno gridato “Equitalia usuraria”, si siano avverati. «Qualcuno se n’è accorto finalmente» diranno in molti alla lettura di questa notizia. La questione merita quindi di essere approfondita. Procediamo allora con ordine e chiediamoci se la cartella di pagamento è usura.

Cartella di pagamento: perché il debito cresce?

È corretto usare la parola usura quando si parla di cartelle esattoriali o si tratta solo di luoghi comuni? In questo articolo ti forniremo alcuni importanti chiarimenti e ti spiegheremo che possibilità hai di annullare il debito fiscale per eccessivo calcolo di interessi.

In verità, quando si considerano tutti gli accessori connessi alla cartella, tra oneri di riscossione (pari al 4,65% o, se si paga dopo i 60 giorni dalla notifica, all’8%), sanzioni (in media del 30%), interessi di mora (ora al 4,88%) e spese di procedura, è facile raggiungere cifre superiori al 50% rispetto al debito originario. Le cose peggiorano poi quando si chiede la rateazione: in tal caso, nel giro di tre anni la cartella può quasi raddoppiare. E allora, viene facile richiamare il concetto di usura.

In verità l’usura scatta solo quando gli interessi superano la soglia consentita dalla legge, mentre si parla di anatocismo quando la percentuale è sotto l’usura ma è il metodo di calcolo degli interessi che porta a una lievitazione degli stessi (perché conteggiati non solo sul capitale ma anche sugli interessi precedentemente maturati).

Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose e facciamo un passo indietro.

Cos’è la cartella di pagamento?

La cartella di pagamento è il mezzo con il quale l’Agente della Riscossione (che, per le imposte dello Stato è Agenzia Entrate Riscossione mentre per quelle locali possono anche essere società private) porta a conoscenza del contribuente il credito nei suoi confronti di una pubblica amministrazione. Questo credito è formalizzato in un atto detto “ruolo”.

La cartella di pagamento equivale un po’ a una sentenza e a un precetto: è cioè un titolo esecutivo che dà un ultimo termine di 60 giorni al debitore per sanare la propria posizione.

A volte la cartella di pagamento non è necessaria. Succede quando l’Agenzia delle Entrate emette un accertamento immediatamente esecutivo che è già esso stesso titolo per avviare l’esecuzione forzata. In tale ipotesi l’Agenzia Entrate Riscossione notifica solo una comunicazione informale, un avviso di “presa in carico” del credito ai fini della riscossione con cui preavvisa il contribuente che, a breve, potrebbe iniziare il pignoramento.

Chi crea le cartelle di pagamento?

Ti potrà sembrare ingiusto, ma a creare le cartelle di pagamento è proprio il creditore, o meglio il soggetto incaricato dal creditore di avviare le azioni esecutive: ossia l’Agente della riscossione. Quest’ultimo, prima di intraprendere un pignoramento, redige la cartella è la notifica al contribuente sulla base del debito che risulta nei propri archivi e del ruolo trasmessogli dalla pubblica amministrazione.

Competente ad emettere la cartella di pagamento è l’Agente della Riscossione nel cui ambito provinciale il destinatario ha il domicilio fiscale. Allo stesso soggetto si deve quindi rivolgere il contribuente per eventuali informazioni circa la propria posizione debitoria.

Affinché la formazione della cartella non dia luogo ad abusi, essa deve essere redatta secondo un modello predefinito dal Ministero dell’Economia e deve avere un contenuto minimo che consenta al contribuente di risalire al tipo di debito, all’annualità dello stesso e all’ente creditore. Inoltre la cartella deve riportare gliinteressi applicati successivamente alla formazione del ruolo.

Tali interessi vanno indicati in modo trasparente, con esplicito riferimento alle percentuali e agli anni a cui si riferiscono. Molti giudici hanno annullato cartelle di pagamento che riportavano gli interessi già sommati al capitale, non consentendo al contribuente di comprendere come questi fossero stati calcolati.

Come si calcolano gli interessi sulle cartelle?

A decidere il calcolo degli interessi sulle cartelle esattoriali non è l’Agente per la riscossione ma la legge. In particolare si stabilisce che, per le imposte dovute a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione oppure a seguito di accertamento, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dell’originario pagamento e fino alla data di consegna del ruolo all’AdR, gli interessi per ritardato pagamento al tasso del 4% annuo (interessi per ritardata iscrizione a ruolo).

Inoltre, se il contribuente non paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica, a partire dal 61° giorno scattano i cosiddetti interessi di mora. Tanto maggiore è il ritardo, tanto superiori saranno tali interessi.

Gli interessi di mora vengono aggiornati periodicamente da un decreto ministeriale sulla base dell’aumento dell’inflazione. Ad esempio, dal 15 maggio 2017 gli interessi di mora sono pari al 3,5% mentre dal 15 maggio 2016 erano pari al 4,13%.

Gli interessi sono calcolati dalla data della notifica alla data in cui viene eseguito il pagamento per ogni giorno di ritardo secondo la seguente formula:

“imposte dovute x numero giorni di ritardo x tasso di interesse” diviso 365.

Su cosa si calcolano gli interessi di mora delle cartelle esattoriali?

Gli interessi di mora, dovuti in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali, si calcolano solo sulle imposte evase e non sugli sanzioni e sugli interessi. Dunque, di anno in anno, i nuovi interessi non possono essere applicati anche a quelli già scaduti negli anni precedenti e non corrisposti ma sempre e unicamente solo sul capitale.

È proprio su questo aspetto che si giocano le principali contestazioni dei contribuenti e che di solito portano a vincere la causa contro Agenzia Entrate Riscossione. Tanto è vero che, sul punto, è scesa di recente la stessa Cassazione [1] a dire che l’applicazione degli interessi è legittima soltanto sulla sorte capitale (cioè sulla somma addebitata a titolo di tributo) e non anche sulle sanzioni e sui precedenti interessi. E questo vale anche e soprattutto per le cartelle dilazionate. Prendiamo per esempio il caso di una cartella per omesso pagamento del bollo auto o dell’Irpef: l’eventuale rateizzazione potrà far maturare interessi solo sulla somma dovuta per i relativi tributi e non anche sulle sanzioni irrogate per omesso o tardivo versamento. Di tanto abbiamo parlato in Rateizzazione cartelle: no agli interessi sulle sanzioni.

Alla luce di ciò, forse, il termine corretto da usare per poter parlare di interessi sulle cartelle superiori al dovuto non è «usura» bensì «anatocismo» che è appunto il fenomeno – vietato dal codice civile – in base al quale gli interessi vengono considerati come base di calcolo per i successivi interessi.

Cartella di pagamento: annullamento per usura

Nel caso di specie, la Commissione tributaria di Salerno ha accolto il ricorso di un contribuente di Cava de’ Tirreni, sospendendo il pagamento della sua cartella esattoriale, emessa dall’Agenzia delle entrate. E ha disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica per verificare se sanzioni e interessi applicati abbiano risvolto penale. Ovvero se superino la soglia stabilità dalla legge e configurino il reato di usura. A essere contestate sono, in particolare, le percentuali di mora sulle cartelle che avrebbero raggiunto il 9%, mentre il limite di legge sugli interessi è in un range tra il 6 e l’8%.

Non è la prima volta che la Commissione tributaria campana sposa questa interpretazione. Già due anni fa, con un provvedimento simile, i magistrati avevano annullato il debito di un contribuente che, su una cartella di 1.215 euro, aveva visto aggiungere altri 859 euro come interessi di mora.

note

[1] Cass. ord. n. 16553/2018.

Fonte: Laleggepertutti.it