Emanata la sentenza della Cassazione che stabilisce la rilevanza della CMS prima dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 ai fini del superamento del tasso soglia dell’usura
Lo scorso 20 giugno le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno emanato la tanto attesa pronuncia con la quale hanno chiarito la rilevanza da dare alla commissione di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2-bis del decreto legge numero 185/2008. Si tratta della sentenza numero 16303/2018 qui sotto allegata, con la quale è stato finalmente risolto il contrasto interpretativo che si era sviluppato sul punto nel mondo bancario.
Il contrasto interpretativo
Alla base della “chiamata” delle Sezioni Unite vi erano, nel dettaglio, le opposte posizioni assunte dalla seconda sezione penale e dalla prima sezione civile della Corte di cassazione.
La prima, infatti, riteneva che ai fini del superamento del tasso soglia dell’usura rilevassero tutti gli oneri che i clienti sopportano in ragione dell’uso del loro credito e, quindi, anche la commissione di massimo scoperto.
Per la prima sezione civile, invece, per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 2-bis del decreto legge 185 la verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta doveva prescindere dalla CMS.
Cms: la soluzione delle Sezioni Unite
Dopo aver dato conto di tali orientamenti, all’esito di una lunga e articolata motivazione, i giudici supremi hanno affermato che, con riferimento ai rapporti svoltisi prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione, la verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta va eseguita comparando, separatamente, il tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto con il tasso soglia e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata con la CMS soglia, da calcolare aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge numero 108/1196. Fatta questa operazione, per le Sezioni Unite, va poi compensato l’importo della eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto in concreto praticata con quello della commissione di massimo scoperto rientrante nella soglia, con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato e che è pari alla differenza tra l’importo rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi praticati concretamente.
Fonte: Studiocataldi.it