Sono a rischio usura migliaia di contratti di cessione del quinto in cui le Finanziarie, nel determinare il tasso effettivo globale (TEG), non hanno inserito le spese di assicurazioni obbligatorie.
Ed infatti, la Cassazione con la sentenza n.5160/2018, in relazione ad un finanziamento contro cessione di un quinto, ha affermato che le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, anche prima del 1.1.2010, benché escluse dalle istruzioni della Banca d’Italia del 2006, devono essere computati nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.
La decisione della Corte ha preliminarmente rilevato che le istruzioni della banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura dell’anno 2006 in effetti stabiliscono che “nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio……le spese di assicurazione in caso di morte,invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”. Ma tale normativa, afferma la Suprema Corte, “ appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p., comma 3, e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito….. la “centralità sistematica” di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per “l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia”.
Pertanto i costi delle polizze assicurative vanno inclusi a condizione che queste siano collegate con l’erogazione del credito, collegamento che deve presumersi in caso di contestualità tra la stipulazione del mutuo e quello della polizza ad esso accessoria, considerata la circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti – nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese, dall’impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario ( “a pacchetto”) ai clienti. (V. Cass. 8806/2017).
La Cassazione ha dunque confermato la decisione del Corte di merito che aveva ritenuto il rapporto usurario sulla base del fatto che il TAEG concreto applicato al mutuatario, comprendente i costi assicurativi, era superiore al tasso soglia.
Il principio era stato affermato anche dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n.1840/2016 resa dal Giudice Moschettini che aveva conseguentemente dichiarato la gratuità del rapporto in applicazione dell’art.1815 c.c.
In conclusione, il consumatore che ha ceduto il quinto dello stipendio o della pensione può ottenere la restituzione di tutti gli interessi pagati se, aggiungendo le spese sostenute per l’ assicurazione obbligatoria, il TAEG supera il tasso soglia.
dall’avvocato Vincenzo Vitale di Ceglie Messapica
Fonte: Noi Notizie